Statuto di associazione sportiva dilettantistica adeguato al D.Lgs. 36/2021
Statuto della “POLISPORTIVA FULGOR THIENE associazione sportiva dilettantistica”
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TITOLO I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “POLISPORTIVA FULGOR THIENE associazione sportiva dilettantistica”, in breve “FULGOR ASD” (d’ora in poi “Associazione”).
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
I colori sociali sono il celeste ed il bianco; l’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una colomba alata e la denominazione dell’Associazione.
Articolo 2 – Finalità e valori dell’Associazione
1. L’Associazione è motivata dalla decisione degli associati di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. L’Associazione è strettamente connessa alla realtà educativa del Patronato San Gaetano dei Giuseppini del Murialdo (pia Società Torinese di san Giuseppe) proprietario delle strutture.
Per questo l’attività sportiva dovrà svolgersi in totale coerenza con gli obiettivi educativi individuati nel Progetto Educativo del Patronato San Gaetano nell’ambito del quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e pastorali rivolte in particolare ai ragazzi ed ai giovani.
Articolo 3 – Oggetto
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2.Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3.L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021 ed ha per finalità:
– il rispetto delle regole democratiche
– l’impegno della solidarietà
– la cultura della pace
– la visione della vita improntata ai valori cristiani, e più specificamente la promozione di tutte quelle iniziative che sono finalizzate allo sviluppo e alla diffusione della pratica ricreativo-sportiva come formazione psico-fisica e morale degli atleti con particolare riguardo ai settori giovanili.
4. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5.Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive. Inoltre potrà svolgere l’attività di gestione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive.
6.Potrà favorire ed organizzare iniziative di carattere culturale e di spettacolo in genere organizzando visite, incontri, scambi con Istituzioni e movimenti similari in Italia e all’Estero.
7.Utilizza per questo i normali strumenti di comunicazione sociale per favorire la conoscenza e l’informazione delle proprie iniziative. Potrà partecipare a tutte le Organizzazioni del proprio Territorio e dei Servizi Pubblici ivi esistenti per le attività ricreativo-sportive e del tempo libero.
8.Può aderire ed accedere a tutti i contributi finanziari di Enti Pubblici e Privati interessati al raggiungimento degli scopi sociali e finalità istituzionali nonché aderire ed accedere ai mutui concessi per la costruzione ed il miglioramento degli impianti sportivi.
9.Per raggiungere i propri scopi associativi ed istituzionali, potrà compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune e si gioverà finanziariamente delle risorse derivanti da quote associative, quote d’iscrizione, liberalità, oblazioni, contributi da Enti pubblici e privati, per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, proventi derivanti da attività specifiche ed occasionali.
10. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.
11. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la gestione di attività di tipo sanitario correlate alle attività sportive con collaborazioni con medici, psicologi, fisioterapisti;
• la vendita di articoli sportivi;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
12. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
13. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
14. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO II
Della vita associativa
Articolo 5 – Organizzazione associativa
1. L’associazione è divisa in sezioni, rappresentate in seno al Consiglio direttivo da delegati in numero massimo di due per ogni sezione, nominati dall’Assemblea della Polisportiva. La costituzione di sezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è anche competente per l’eventuale scioglimento delle stesse.
Le sezioni non dispongono di propri statuti. Le sezioni usufruiscono del nome della Polisportiva alle cui finalità e statuto rimangono vincolate.
Più precisamente ogni sezione aderente alla Polisportiva assumerà la denominazione di Polisportiva Fulgor Thiene sezione ……….. .
All’associazione non può aderire più di una sezione per ciascuna disciplina sportiva.
L’attività delle sezioni è regolata dalle norme del presente statuto nonché dalle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Un delegato di ogni sezione assumerà la funzione di Coordinatore. La nomina a Coordinatore di sezione, che rappresenterà la sezione stessa presso le federazioni
sportive, spetta al Presidente della Polisportiva. Il Coordinatore di sezione ha il compito di gestire e coordinare l’attività della sezione in base alle direttive e attribuzioni
approvate dal Consiglio Direttivo. II Coordinatore è responsabile del proprio operato nei confronti degli organi sociali e deve periodicamente riferire al Consiglio Direttivo circa i problemi ed i programmi della sezione stessa. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno. Spetta al Consiglio Direttivo, di concerto con il Coordinatore di sezione, emanare e approvare l’eventuale regolamento, col voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Nessun atto e/o negozio giuridico che impegnano direttamente la Polisportiva potranno essere posti in essere dal Coordinatore di sezione senza l’approvazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.
L’organizzazione della sezione è affidata al Coordinatore di sezione che provvederà:
a) alla nomina al proprio interno di tutte quelle figure necessarie per una gestione corretta della sezione (Segretario, Direttore Tecnico, Responsabile allenatori,
direttore sportivo, ecc. ecc..:.) tenendo presente, però, che tale nomina deve essere preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo per la ratifica da parte dello stesso;
b) ad applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso nonché alle delibere del Consiglio Direttivo
c) a predisporre entro il mese di maggio, il programma delle attività sportive per il nuovo anno sociale che dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo;
d) a predisporre annualmente, entro e non oltre il 30 settembre, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso che dovrà esse esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo e a collaborare fornendo dati, documenti e informazioni alla redazione del bilancio consuntivo dell’associazione. I bilanci preventivi della sezione sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quello della Polisportiva;
e) a sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti
– la scelta degli allenatori, dei preparatori atletici e dirigenti, di concerto con i responsabili nominati componenti lo Staff Tecnico di Sezione
– i relativi eventuali accordi di natura economica (compensi e/o rimborsi spese)
– le norme e gli accordi con le altre sezioni circa l’uso degli impianti sportivi;
f) a far rispettare a tutti i tesserati le norme emanate dalle federazioni sportive competenti relative alla partecipazione all’attività svolta nelle diverse discipline sportive;
g) ad attenersi e far attenere alle linee guida del Progetto Educativo del Patronato San Gaetano.
Alle riunioni delle sezioni è invitato il Consiglio Direttivo, tramite uno o più rappresentanti delegati dallo stesso. Gli atleti sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive nazionali di affiliazione e/o agli altri enti di promozione sportiva promotrici dei campionati e/o tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.
Articolo 6 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano lo statuto e versano la quota associativa il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni darà comunicazione dell’accettazione o meno della domanda stessa e non è tenuto a motivare la risposta negativa o la non accettazione.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all’ accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo.
6. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, né restituibili agli associati.
7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi ed a eventuali certificazioni della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 7 — Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività dell ‘associazione;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali.
3. Gli associati si assumono l’impegno di:
– partecipare alle attività culturali, ricreative e sportive promosse dall’associazione;
– partecipare fattivamente alle assemblee;
– offrire gratuitamente e volontariamente la propria disponibilità per la gestione ed il buon funzionamento dell’associazione. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute, secondo parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– rispettare le norme del regolamento interno, se esistente, e comunque serbare all’interno dei locali un contegno corretto.
Ogni attività nell’associazione è a puro scopo agonistico/dilettantistico e potrà essere regolata da disposizioni del Consiglio Direttivo.
4. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Articolo 8 – Decadenza degli associati
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro due mesi dal termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione e quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o morali all’associazione e/o non siano in linea con il Progetto Educativo del Patronato l’associato può essere escluso con deliberazione motivata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, comunicata allo interessato; il Consiglio non è tenuto a rendere noti i motivi dell’espulsione se non al diretto interessato. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
TITOLO III
Degli organi associativi
Articolo 9 – Organi sociali
1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Articolo 10 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso
di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
– almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l’ordine del giorno;
– almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 12 del presente statuto.
7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di avviso visibile nella sede dell’associazione, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
12. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 BIS – Partecipazione all’assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria e straordinaria, quorum
1. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a) nomina il presidente, il Vicepresidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
e) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell’ammissione del socio;
f) delibera sull’ordine del giorno e ogni altra materia sottoposta al suo esame o ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
3. L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari.
4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare le modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati presenti, anche in seconda convocazione.
8. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.
Articolo 12 – Audio/video Assemblee
1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
– comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Articolo 13 – Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva; il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o tre consiglieri ne chiedano la convocazione. Le cariche elettive sono a titolo gratuito.
4. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
5. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; tutti i componenti devono essere associati alla Polisportiva. Le sezioni potranno essere rappresentate in Consiglio direttivo da propri componenti eletti dall’Assemblea in un numero massimo di due per ogni sezione sportiva di cui è composta la Polisportiva.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, come componente di diritto, il direttore pro-tempore o altro sacerdote del Patronato in qualità di assistente ecclesiastico allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’associazione ed al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività del Patronato San Gaetano.
7. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
9. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 12 dello statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
12. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati anche i segretari di sezione.
Articolo 14 – Sostituzione componenti del consiglio direttivo
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti delle rispettive sezioni di appartenenza; salvo ratifica da effettuarsi nella prima assemblea successiva. In mancanza di consiglieri non eletti o in sostituzione degli eventuali consiglieri non appartenenti alle sezioni previsti dall’articolo 13 dello statuto, sarà convocata l’assemblea degli associati che procederà alla nomina dei consiglieri da sostituire. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 15 – Compiti del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
A esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e la redazione di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione, compreso decisioni relative ad acquisto e vendita di beni mobili e immobili ed all’eventuale assunzione di prestiti e mutui; e) stabilire le attività sportive e associative;
f) stabilire il calendario di tali attività, sentito l’assistente ecclesiastico a ciò delegato, curando ii coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
g) approvare i regolamenti interni relativi alle attività sociali svolte dalle sezioni;
h) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’associazione si avvale per le proprie attività;
i) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione
j) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione secondo gli indirizzi dell’assemblea dei soci;
k) assumere le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
l) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
m) la facoltà di nominare procuratori spec iali per determinati atti o categorie di atti e soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
n) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
o) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
p) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021, qualora ne ricorrano i presupposti;
q) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 16 – Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
1. Il presidente ed i l Vi ce -presidente sono e letti dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
3. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
5. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
6. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e attende alla corrispondenza.
7. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
8. Eventuali delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio Direttivo e rendono relazione dell’attività svolta a semplice richiesta dello stesso.
Articolo 17 – Organo di revisione
1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..
TITOLO IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 18 – Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 14, comma 3.
Articolo 19 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.
Articolo 20 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.
TITOLO V
Dei lavoratori e volontari
Articolo 21 – Lavoratori e volontari
1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo le norme di legge vigenti.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, se presenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
4. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
5. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
6. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
7. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 22 – Scioglimento
8. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 11 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
9. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
10.Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.
Articolo 23 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.